Legge Regionale del 14 Luglio 1979, n° 19
TITOLO I: NORME GENERALI

Art. 1: Ambito di applicazione della legge


Le norme della presente legge, in applicazione dei principi fondamentali di cui alla legge dello Stato 3 gennaio 1978. n. 1, disciplinano la esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale.

Esse si applicano alle opere ed ai lavori pubblici di interesse regionale eseguiti dalla Regione, dalle Province, dalle Comunita' Montane, dai Consorzi di Bonifica, dai Comuni e dagli Enti locali e loro Consorzi nonche', ove si tratti di lavori assistiti dai contributi previsti dalla legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, a quelli eseguiti dagli altri Enti di cui all'art. 1 della stessa legge.


Art. 2: Norme per la compilazione dei progetti

I progetti delle opere di cui all'art. 1 sono compilati di norma dagli Uffici Tecnici degli Enti; qualora l'Ente non disponga di Ufficio Tecnico adeguato all'opera da realizzare o in caso di motivata necessita', esso potra' avvalersi dell'opera di liberi professionisti, con i quali dovra' preventivamente stipulare apposita convenzione, redatta sulla base di uno schema da approvare dalla Giunta Regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Fino all'approvazione dello schema di convenzione di cui al comma precedente, gli Enti disciplineranno con propri atti i rapporti con i liberi professionisti.

I progetti dovranno essere ispirati a criteri di sana economia con strutture dimensionate sulla base di necessita' accertate e documentate e dovranno essere compilati nel rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di opere pubbliche. Nei capitolati speciali la determinazione del tempo utile per l'esecuzione dei lavori dovra' tener conto di quanto stabilito dal secondo comma del successivo art. 11.

Eccezionalmente, per documentate particolari esigenze di carattere locale, fermo restando l'applicazione dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali, potranno essere consentiti particolari adeguamenti delle norme in materia di edilizia scolastica di cui al D.M. 18 dicembre 1975.


Art. 3: Approvazione dei progetti

I progetti di tutte le opere e lavori, di cui all'art. 1, sono approvati dal competente organo dell'Ente:

a) senza alcun parere consultivo, per lavori di importo fino a L.50.000.000 o se trattasi di progetti, di qualsiasi importo, che siano fedeli stralci di progetti generali gia' approvati precedentemente ovvero per lavori di qualsiasi importo che non usufruiscono di contributi regionali o statali;

b) sentito il parere del Capo Ufficio Tecnico dell'Ente, se di importo fino a L. 300.000.000; qualora l'Ente non disponga di Ufficio Tecnico o nel caso in cui il Capo dello stesso non sia professionalmente competente, il parere verra' dato dall'Assessore sentito il Responsabile del Settore Regionale competente per la materia purche' munito del necessario titolo professionale, oppure sentito il parere di altro tecnico di livello direttivo del settore medesimo, delegato dal Responsabile del Settore;

c) sentito il parere del Comitato Tecnico Amministrativo, di cui al successivo art. 10, per progetti di importo superiore a L. 300.000.000.

I progetti di opere che interessano la bonifica, l'irrigazione, lo sport ed il tempo libero, debbono pervenire tramite rispettivamente: il Settore Agricoltura e Bonifica, il Settore Irrigazione ed il Settore Turismo, Sport e Tempo libero, che li dovranno corredare di preliminare parere favorevole.

E' soppressa ogni approvazione tecnica da parte degli Organi della Regione gia' prevista dalle vigenti disposizioni statali e regionali.

Nei provvedimenti di approvazione dei progetti dovranno essere stabiliti i termini per l'inizio ed il compimento dei lavori e delle espropriazioni.

Gli organi consultivi di cui sopra sono tenuti ad emettere il parere entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, che, se favorevole, sara' comunicato telegraficamente all'Ente.

In assenza di parere espresso nei termini o di richieste istruttorie, le procedure amministrative dell'Ente riprendono il loro corso, prescindendo dall'eventuale parere anche tardivamente pronunziato.

In ogni caso l'istruttoria ed il parere da parte degli organi aditi vanno definiti entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle notizie o degli atti richiesti dagli organi stessi.

Gli organi regionali consultivi riferiranno annualmente alla Presidenza della Giunta Regionale in ordine alla applicazione della detta norma, indicando le ragioni che hanno eventualmente impedito l'osservanza dei termini previsti per i pareri.


Art. 4: Dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza

L'approvazione dei progetti effettuata ai sensi del precedente art.3 equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' delle opere stesse.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la materia stessa.

Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' e di urgenza ed indifferibilita' cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione di progetti di opere pubbliche da parte del Consiglio Comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessita' di varianti allo strumento urbanistico medesimo.

Nel caso in cui le opere ricadono su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi, la deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del progetto, costituisce adozione di variante degli strumenti stessi e non necessita di autorizzazione regionale preventiva. Essa viene approvata con le modalita' previste dagli art. 6 e seguenti della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Presidente della Giunta Regionale emana il decreto di approvazione entro 60 giorni dal ricevimento degli atti.Le disposizioni di cui ai precedenti 4° e 5° comma si applicano altresi' alle opere da realizzare da parte di associazioni o consorzi di comuni, province, consorzi di bonifica e consorzi per i nuclei di sviluppo industriale; tali enti dovranno comunque ottenere dall'amministrazione comunale competente l'approvazione dei progetti ai fini urbanistici.


Art. 5: Stati di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea

Le funzioni amministrative regionali concernenti le occupazioni temporanee e di urgenza e le operazioni di cui agli artt. 7 e 16 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate alle opere di cui alla presente legge ed alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono delegate al Comune nel cui territorio ricadono le opere da eseguire.

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo, prescritto dagli artt. 71, 1° comma, e 76 della legge 25 giugno 1965, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, a cura dell'Ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvederanno in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso.

Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Il relativo avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, e' notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine e' affisso, per almeno venti giorni, all'albo del Comune o dei Comuni in cui sono siti gli immobili.


Art. 6: Attraversamenti e spostamenti

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, tutti gli Enti pubblici o societa' private che gestiscono servizi pubblici, e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunziarsi entro 60 giorni dalla richiesta, indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali, in caso di ritardo, saranno corrisposti gli interessi legali.Entro lo stesso termine ed alle stesse condizioni, i soggetti di cui al comma precedente debbono pronunziarsi sugli spostamenti loro richiesti e devono provvedervi nei termini tecnici minimi, necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica.

Entro lo stesso termine ed alle stesse condizioni di cui al primo comma, e comunque prima dell'appalto dei lavori, gli Enti pubblici che ne hanno la competenza devono pronunziarsi sulle richieste di rimozione dei vincoli di qualsiasi natura che comunque possano ostacolare l'inizio delle opere.

Ove il parere di cui ai precedenti commi spetti alla Regione, esso e' esercitato dal Presidente della Giunta che emana i relativi decreti.


Art. 7: Aree destinate alla edilizia scolastica

L'ampiezza minima delle aree destinate all'edilizia scolastica puo' essere inferiore di non oltre il 20% di quella stabilita dalle norme tecniche emanate in applicazione dell'art. 11 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e dall'art. 9 della legge 5 agosto 1975, n. 412, a condizione che la deliberazione comunale di individuazione dell'area sia adottata entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.


Art. 8: Appalto dei lavori

L'appalto dei lavori puo' avvenire o mediante licitazione privata o mediante appalto-concorso o mediante trattativa privata o concessione.

Licitazione privata:

La licitazione privata, sistema normalmente da adottare, e' esperita in conformita' alle leggi statali 2 febbraio 1973, n. 14 e, per gli appalti di importo superiore ad un miliardo, anche alla legge 8 agosto 1977, n. 584 e successive modificazioni. Qualora il primo esperimento d'appalto sia andato deserto, esso puo' essere ripetuto con l'ammissione di offerte in aumento e con l'inserimento nella lettera d'invito di apposita clausola con cui l'Amministrazione appaltante si riserva la facolta', qualora non reperisca i mezzi finanziari per far fronte all'aumento richiesto, di ridurre l'importo dei lavori a quello posto a base d'appalto.

Appalto-concorso

L'accollo dei lavori mediante il sistema dell'appalto concorso deve avvenire nel rispetto delle disposizioni, in quanto applicabili, di cui all'art. 4 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, all'art. 3 del D.L. Igt. 6 febbraio 1919, n. 107 e successive modificazioni ed alle altre leggi dello Stato regolanti la materia.

Il bando deve indicare almeno:

- la natura e l'importo presunto dei lavori;

- le modalita' di visione degli atti relativi all'accertamento della fattibilita' dell'opera;

- eventuali limiti tecnici che devono essere rispettati e le prescrizioni dello strumento urbanistico applicabili all'opera;

- il termine per la pronuncia sulle proposte;

- le modalita' e gli allegati perche' sia ritenuta ammissibile la risposta all'appalto concorso.

La Commissione giudicatrice dei progetti-offerta e' nominata dalla Giunta o dall'Organo esecutivo dell'Ente ed e' presieduta dal Sindaco, dai Presidente dell'Ente o da un loro delegato.

La Commissione stessa e' costituita da non piu' di sette componenti da scegliere tra persone particolarmente esperte nella materia oggetto dello appalto.

Trattativa privata

La trattativa privata e' esperibile solo nei casi ed alle condizioni di cui all'art. 6 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni, all'art. 41 del Regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 e successive modificazioni, all'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 584 ed all'art. 12 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.


Art. 9: Lavori in economia

Possono essere eseguiti in economia:

1) i lavori indicati nell'art. 66 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, rientranti nella competenza della Regione o degli Enti di cui all'art. 1 della presente legge, senza alcun limite d'importo;

2) i lavori di rimboschimento, di rinsaldamento di pendici, le opere costruttive immediatamente connesse ed ogni altra opera di sistemazione idraulico-forestale purche' di importo non superiore a L. 30 milioni;

3) ogni altro lavoro di importo non superiore a quello di cui al precedente numero 2.

L'esecuzione in economia per i lavori di cui al punto n. 1 e 2 avverra' in amministrazione diretta o mediante cottimi.

Per i lavori di cui al punto n. 3 l'esecuzione in economia deve sempre avvenire mediante cottimo da stipulare con il vincitore di apposita gara ufficiosa, alla quale debbono essere invitate non meno di dieci Ditte con preavviso telegrafico di almeno dieci giorni, riducibili a cinque nei casi di particolare urgenza.


Art. 10: Comitato tecnico-amministrativo

Presso l'Assessorato ai LL.PP. e' istituito il Comitato tecnico amministrativo. Esso e' nominato con decreto dal Presidente della Giunta Regionale ed e' composto dai seguenti membri:

1) Assessore ai LL.PP. che lo presiede;

2) Coordinatore dell'Assessorato ai LL.PP.;

3) Responsabile del Settore Edilizia Pubblica;

4) Responsabile del Settore Lavori Pubblici Regionali e degli Enti locali;

5) Responsabile del Settore Schemi Idrici intersettoriali ed acque pubbliche;

6) Responsabile del Settore Viabilita';

7) Responsabile del Settore Edilizia Residenziale;

8) Responsabile del Settore Urbanistica;

9) Responsabile del Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale;

10) Responsabile del Servizio Affari Legislativi, giuridici e legali.

Quando il Comitato debba trattare argomenti che interessano:

a) l'edilizia scolastica;

b) le opere igieniche e sanitarie;

c) le opere di bonifica e difesa del suolo;

d) impianti sportivi;

esso e' integrato rispettivamente con:

a) il Responsabile del Settore Istruzione e Cultura ed il Provveditore agli studi della Provincia interessata o un suo delegato;

b) il Responsabile del Settore Igiene ed Ecologia, il Responsabile del Settore Sanita' ed il Medico Provinciale della Provincia interessata;

c) il Responsabile del Settore Agricoltura e Bonifica, il Responsabile del Settore Foreste ed il Responsabile del Settore Irrigazione;

d) il Responsabile del Settore Turismo, Sport e Tempo Libero.Il Presidente, eccezionalmente per la trattazione di problemi particolarmente complessi, puo' chiamare a far parte del Comitato di volta in volta, quali esperti senza diritto di voto, altri funzionari regionali di livello direttivo o consulenti esterni all'Amministrazione Regionale; questi ultimi dovranno rendere parere scritto, entro un termine non superiore a 20 giorni, sulla questione ad essi sottoposta ed illustrarla nella seduta del Comitato, cui hanno obbligo di partecipare.

In assenza dell'Assessore, il Comitato e' presieduto dal Coordinatore o da altro componente delegato dall'Assessore.

Agli esperti estranei all'Amministrazione spetta il compenso previsto dalle rispettive tariffe professionali.

Le funzioni di Segretario del Comitato sono assolte da un funzionario, avente qualifica non inferiore a Consigliere, nominato dall'Assessore ai LL.PP.

Le adunanze del Comitato sono valide con la presenza di almeno 5 componenti ed i pareri sono validi se adottati con il voto della maggioranza assoluta dei presenti.

Gli Enti di cui all'art. 1 inviano all'Assessorato Regionale competente la richiesta di parere corredata dai necessari atti tecnici ed amministrativi.

Il Responsabile del Settore, entro 20 giorni, previa verifica della completezza degli atti li inoltra, corredandoli con la relazione della compiuta istruttoria preliminare, al Comitato che deve esprimersi entro i successivi 40 giorni.

Il Comitato e' competente a pronunziarsi:

1) sui progetti di cui alla lettera c) del 2° comma del precedente art. 3;

2) sui progetti di edilizia scolastica di qualsiasi importo nel caso che prevedano deroghe alle norme di cui al D.M. 18 dicembre 1975;

3) sulle proposte di inclusione o cancellazione di abitati tra quelli da consolidare o da trasferire;

4) sulle proposte relative a modifiche ed aggiornamento del piano regolatore degli acquedotti di cui all'art. 90 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

5) sulle dichiarazioni di pubblica utilita', urgenza, ed indifferibilita' delle opere relative alle concessioni di piccole derivazioni di acqua pubblica;

6) sulle autorizzazioni di linee di distribuzione di energia elettrica di tensione fino a 150 Kv;

7) sulle proposte di demolizione di opere o di parte di esse eseguite in violazione alle norme di cui alla legge 2 febbraio 1974. n. 64 e delle norme tecniche di cui agli art. 1 e 3 della stessa legge, nonche' sui progetti di adeguamento concernenti l'esecuzione di modifiche idonee a rendere le opere conformi alle norme stesse;

8) sulla classificazione e declassificazione di strade;9) sui piani generali di Bonifica;

10) sulle proposte di risoluzione e rescissione di contratti nonche' sulla determinazione di nuovi prezzi per i lavori di competenza della Regione, sia se eseguiti direttamente sia in concessione;

11) sui collaudi sui conteggi definitivi dei compensi spettanti alle imprese per revisione prezzi relativamente ai lavori di cui al punto c) del precedente art. 3, nonche' sulle vertenze e riserve per i lavori di cui al n. 10 precedente e per quelli che comunque beneficiano di contributo regionale;

12) sugli affari per i quali la Giunta Regionale e l'Assessore ai LL.PP., ritengano di richiedere il parere.

Il Comitato, inoltre, assolve a tutte le sue funzioni, gia' di competenza del Capo dell'Ufficio Tecnico e del C.T.A. del Provveditorato alle OO.PP. per la definizione dei procedimenti amministrativi trasferiti alla Regione in virtu' dell'art. 17 del D.L. 13 agosto 1975, n. 376, convertito in legge con legge 16 ottobre 1975, n. 492.


Art. 11: Esecuzione dei lavori in genere

Per tutto quanto non diversamente disposto dalla presente legge, l'esecuzione dei lavori deve avvenire in conformita' del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350 e del Capitolato Generale d'Appalto approvato con D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 con la precisazione che, qualora l'Ente non abbia nominato un Ingegnere Capo, le funzioni ad esso attribuite dalle norme sopra citate, ad eccezione della conferma del certificato di regolare esecuzione, possono essere esplicate dal Direttore dei Lavori per i contratti di importo non superiore a L. 50.000.000.

Le sospensioni dei lavori disposte per avverse condizioni atmosferiche non possono differire il termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Le eventuali proroghe, di cui all'art. 31 del Capitolato Generale d'Appalto, sono concesse dalla Giunta o dal Comitato direttivo dell'Ente committente, solo se giustificate da comprovate circostanze eccezionali ed imprevedibili.

I componenti del collegio arbitrale, di cui alle lettere c) e d) dell'art. 45 del Capitolato stesso, sono rispettivamente sostituiti da un componente tecnico del Comitato Tecnico Amministrativo Regionale nominato dal Presidente del Comitato stesso e da un funzionario direttivo dell'Amministrazione Regionale del Molise nominato dal Presidente della Giunta Regionale.

L'elevazione dei limiti di importo di cui all'art. 17 della legge dello Stato 3 gennaio 1978, n. 1 si applica alle opere eseguite direttamente dalla Regione o dagli Enti di cui all'art. 1, salvo, per questi ultimi, il disposto del 5° comma del successivo art. 13.


Art. 12: Lavori in concessione

L'esecuzione dei lavori oggetto della presente legge puo' essere dall'Ente obbligato affidata in concessione ad altro Ente pubblico, ad Ente privato, ad impresa, a consorzio di imprese nonche' a cooperative edilizie e loro consorzi.

L'affidamento in concessione avverra' sulla base di apposita convenzione, previa gara indetta con apposito bando, nella quale i partecipanti dovranno fornire la dimostrazione delle proprie capacita' tecniche ed economiche.

Qualora la concessione sia assentita a comuni o loro consorzi ed associazioni, Province, Comunita' Montane, Consorzi di Bonifica, Consorzi per i nuclei di sviluppo industriale non si fara' luogo alla gara di cui al precedente comma e al concessionario potranno essere conferite tutte le attribuzioni dell'Ente concedente necessari per la realizzazione dell'opera, ivi comprese quelle dell'approvazione dei progetti. Al predetto concessionario compete altresi', a titolo di rimborso delle spese generali sostenute, un compenso forfettario ed in percentuale, da convenire tra le parti nell'atto di concessione. Il detto compenso non potra' essere superiore a quello previsto dal primo comma del successivo articolo 15.

La convenzione di cui ai commi precedenti dovra' fra l'altro prevedere:

1) le procedure relative alla elaborazione da parte del concessionario del progetto generale e dei progetti esecutivi delle singole opere, nonche' le procedure per l'approvazione dei progetti medesimi;

2) la facolta' di utilizzare nella progettazione e nella esecuzione delle opere sistemi industriali ed economicamente vantaggiosi anche sotto il profilo energetico alternativo;

3) le modalita' di appalto dei lavori e delle forniture da parte del concessionario e quelle relative alla contabilizzazione delle opere e delle forniture;

4) le modalita' per le forniture e per la esecuzione dei lavori che il concessionario potra' effettuare in proprio ovvero tramite le imprese collegate;

5) i criteri per la vigilanza sull'esecuzione dei lavori e il collaudo definitivo delle opere;

6) i criteri di determinazione delle singole componenti che concorrono a formare il costo complessivo di ogni singolo intervento e le modalita' e i tempi del relativo pagamento al concessionario;

7) le penali per i ritardi, le ipotesi di decadenza della concessione e la procedura della relativa dichiarazione, nonche' i tempi e le modalita' per la consegna all'Ente concedente delle opere e degli impianti gia' eseguiti;

8) i criteri e le modalita' di eventuali anticipazioni da parte del concessionario;

9) la facolta' di conferire al giudizio di un collegio arbitrale, composto ai sensi del quarto comma del precedente art. 11, le eventuali controversie relative alla applicazione delle norme della presente legge e della convenzione;

10) i termini entro i quali devono essere esperite le procedure di cui ai precedenti numeri 1) e 3).

Per i lavori beneficianti del contributo regionale, la convenzione deve essere approvata dalla Giunta Regionale.

Per le modalita' di appalto di cui al n. 3 del comma precedente la licitazione privata e' esperita, in deroga alle formalita' prescritte dal Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni ed integrazioni, a norma del paragrafo a) dell'art. 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, direttamente dal concessionario sulla base del progetto esecutivo approvato e l'aggiudicazione avverra' al miglior offerente.

L'Ente concedente puo' delegare il concessionario ad espletare le attivita' relative al procedimento espropriativo previsto dalle vigenti leggi; le conseguenti espropriazioni sono effettuate in favore dell'Ente concedente.

Nel caso di impugnativa del provvedimento di occupazione temporanea e di urgenza o di esproprio, si applicano le norme di cui all'art. 8 della legge 27 maggio 1975, n. 166.


TITOLO II: LAVORI DI COMPETENZA DELLA REGIONE E LAVORI BENEFICIANTI DEL CONTRIBUTO REGIONALE

Art. 13: Lavori di competenza regionale dati in concessione e lavori con contributi regionali


La Giunta Regionale puo' dare in concessione i lavori di competenza propria della Regione a norma del precedente art. 12 e, se concessi ad Ente pubblico non avente finalita' di lucro, il relativo provvedimento di concessione e' emesso dal Presidente della Giunta, previa presentazione da parte dell'Ente concessionario del progetto esecutivo dell'opera debitamente approvata dai competenti organi dell'Ente stesso.

Con il predetto provvedimento verra' messa a disposizione dell'Ente concessionario la somma prevista per la realizzazione dei lavori con le stesse procedure e modalita' specificate al successivo art. 16.

I lavori di competenza regionale dati in concessione e quelli di competenza degli Enti di cui all'art. 1 della presente legge ammessi al contributo regionale a norma della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10 e delle altre legge regionali e statali vigenti, si eseguono sotto la diretta responsabilita' dell'Ente concessionario o beneficiario del contributo che dovra' assumere ogni iniziativa e determinazione per la rapida e regolare realizzazione dell'opera.

In caso di gravi inadempienze la Giunta Regionale, d'intesa con la competente Commissione Consiliare, dopo aver sentito il Sindaco o il Presidente dell'Ente potra' revocare la concessione o il contributo assegnato.

In ogni caso non saranno riconosciute eventuali maggiori spese conseguenti ad atti e comportamenti illegittimi o illeciti dell'Ente beneficiario del contributo regionale o del concessionario.

Per i lavori il cui importo netto risultante dallo stato finale non sia superiore al L. 100.000.000 l'Ente concessionario o beneficiario del contributo regionale ha facolta', a norma dell'art. 19 del R. D. 8 febbraio 1923, n. 422, di sostituire il formale atto di collaudo con certificato di regolare esecuzione che dovra' essere, in ogni caso, confermato dall'Ingegnere Capo dell'Ufficio Tecnico dell'Ente o da altro Ingegnere che ha esplicato le mansioni di Ingegnere Capo dei lavori.

Il collaudo dei lavori di cui al presente articolo viene affidato dall'Assessore regionale competente, a tecnici scelti tra gli iscritti nell'albo di cui al successivo art. 14. Gli onorari e le spese di collaudo sono a carico dell'Ente concessionario o beneficiario del contributo.

Qualora l'incarico sia affidato a tecnici in servizio presso lo Stato, la Regione o altri Enti locali, ad essi spetta l'onorario ridotto a norma dell'ultimo comma dell'art. 62 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537.

Per il collaudo affidato a tecnici in servizio presso la Regione da Enti diversi dalla Regione, e' necessaria l'autorizzazione dell'Assessore regionale competente, il quale ne da' comunicazione alla Commissione Affari Istituzionali e Generali.

Gli atti di collaudo ed il rendiconto finale delle spese sostenute sono approvati dalla Giunta Regionale.


Art. 14: Albo regionale dei collaudatori

E' istituito presso la Giunta Regionale uno speciale albo dei collaudatori le cui modalita' di formazione, di istituzione e tenuta sono stabilite con provvedimento della stessa Giunta Regionale pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

All'Albo possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum ed adeguata documentazione distinti per specialita' e competenza professionale, i seguenti tecnici laureati o diplomati ed abilitati all'esercizio professionale da almeno cinque anni:

a) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze forestali, scienze agrarie, nonche' diplomati degli Istituti tecnici, agrari, per geometri, industriali e nautici che si trovino nei ruoli del personale della Regione, degli Enti locali e degli Enti pubblici di cui al precedente art. 1, o che gia' dipendenti delle predette amministrazioni, si trovino in posizione di quiescenza;

b) laureati in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie, scienze forestali, nonche' diplomati degli Istituti tecnici, agrari, per geometri, industriali, nautici, iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali.


Art. 15: Spese generali

Agli Enti beneficiari dei contributi regionali e' corrisposto, in sostituzione delle spese tecniche di cui all'art. 1, secondo capoverso, della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10, un compenso per le spese generali nelle misure percentuali stabilite nell'allegata tabella << A >> e rapporto al costo effettivo finale delle opere, comprensivo di I.V.A. e spese per espropriazioni.

Qualora l'Ente operi con personale del proprio Ufficio Tecnico, le percentuali di cui alla Tabella << A >> sono ridotte della meta'.

Agli Enti pubblici concessionari di lavori di competenza della Regione compete parimenti, per spese generali, un compenso in misura uguale a quella sopra specificata nel primo comma senza la riduzione di cui al secondo comma precedente.

La determinazione definitiva delle spese generali verra' fatta in sede di approvazione dei certificati di collaudo e del rendiconto delle spese sostenute per espropriazione.


Art. 16: Corresponsione dei contributi in conto capitale


I contributi regionali in conto capitale saranno messi a disposizione dell'Ente beneficiario all'atto della formale concessione del contributo mediante apertura di apposito conto presso la Tesoreria Regionale, i cui interessi andranno a beneficio della Regione.

I prelevamenti dal detto conto avverranno all'insorgere delle necessita' dell'Ente a far fronte a pagamenti, secondo le formalita' e procedure amministrative alle quali esso e' soggetto.

La Tesoreria Regionale provvedera' all'erogazione sulla base di ordini di pagamento emessi dal legale rappresentante dell'Ente appaltante e con quietanza del suo Tesoriere, sulla base degli stati di avanzamento o di altri titoli di spesa vistati dal Capo dell'Ufficio Tecnico, o se questo manchi, dal Direttore dei lavori, senza ulteriori formalita'.

L'Ente resta esclusivo responsabile della utilizzazione dei fondi nel rispetto del loro vincolo di destinazione.


Art. 17: Competenze in materia di lavori pubblici

I programmi dei lavori pubblici di competenza della Regione e quelli che comunque beneficiano di contributi regionali sono predisposti dalla Giunta Regionale, con le modalita' e procedure di cui alle particolari norme vigenti in materia e sono approvati dal Consiglio Regionale.

In sede di approvazione il Consiglio Regionale stabilisce nei confronti degli Enti interessati i termini per la presentazione dei progetti, che solo eccezionalmente potranno essere prorogati dalla Giunta Regionale.

Gli atti deliberativi degli Enti di cui all'art. 1 della presente legge concernenti la esecuzione dei lavori e delle opere pubbliche di interesse regionale possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle Giunte o ai Comitati Direttivi degli Enti predetti.

Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.


Art. 18: Attribuzioni del Presidente della Giunta Regionale

I provvedimenti di competenza regionale, di cui agli articoli 18, 21 e 22 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, all'articolo 97 del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n. 523, agli articoli 7 (commi 3 e 9), 13 (comma 2), 56, 113, 217, 221 e 222 del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, agli articoli 7 e 14 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, all'articolo 32 della legge 11 agosto 1942, n. 1150 ed al Decreto Interministeriale 18 dicembre 1978 sono adottati dal Presidente della Giunta Regionale, o dall'Assessore competente appositamente delegato, previo parere del Responsabile del Settore competente.

In caso di temporaneo impedimento od assenza del funzionario Responsabile di Settore, l'Assessore Regionale preposto al Settore stesso e' autorizzato a disporre, con propria ordinanza, di cui dovra' essere data comunicazione alla Presidenza della Giunta ed al Servizio Amministrazione e Gestione del personale, l'attribuzione ad interim delle competenze di cui al presente articolo ad altro funzionario regionale di livello direttivo per tutta la durata dell'assenza del titolare del Settore.

Al funzionario sostituto non compete alcuna particolare indennita'.


TITOLO III: NORME PARTICOLARI PER LE OPERE DI BONIFICA

Art. 19: Finanziamento ed esecuzione dei lavori


Nei comprensori di bonifica integrale sono a totale carico della Regione le spese per la esecuzione, il completamento ed il ripristino delle opere di cui all'art. 2 lettere a), b), c), d), e), f), g), h), del R.D 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei comprensori di bonifica montana, nei bacini montani classificati ai sensi di legge e nei territori sottoposti a vincolo a norma del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sono a totale carico della Regione le spese per l'esecuzione, il completamento ed il ripristino di tutte le opere di cui al primo comma dell'art.19 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni ed integrazioni.

Le opere di cui sopra sono eseguite in concessione dai Consorzi di bonifica integrale e dalle Comunita' Montane; e' fatta salva la facolta' di eseguire in economia, a cura del Settore Foreste, quelle indicate al punto 2 del primo comma dell'art. 9 della presente legge.

Alle opere stesse, per tutto quanto non diversamente disposto dal presente titolo, si applicano le disposizioni di cui ai titoli precedenti.


Art. 20: Programma dei lavori

Entro 60 giorni dall'approvazione del bilancio regionale l'Assessorato Regionale all'Agricoltura e Foreste, sentiti i Consorzi e le Comunita' Montane, predispone, nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio per gli interventi di cui all'art. 19, il programma delle opere da finanziare nell'anno, e lo sottopone alla Giunta Regionale.

L'approvazione del programma proposto dalla Giunta Regionale compete al Consiglio Regionale.


Art. 21: Manutenzione opere di scolo

Al fine di assicurare la piena e continua efficienza dei canali di scolo e delle altre opere pubbliche di sistemazione idraulica agraria realizzata nei comprensori di bonifica integrale e montana, la Regione assume a proprio carico le spese per la manutenzione di dette opere.

Entro il 30 aprile di ogni anno, i Consorzi di bonifica e le Comunita' Montane, presentano al Settore Agricoltura e Bonifica, che si esprime sulla loro congruita', i preventivi di spesa per gli interventi manutentori sopra specificati, da eseguirsi nell'anno successivo.

Sulla base di detti preventivi, l'Assessore competente, propone alla Giunta Regionale la spesa globale da prevedere in bilancio; la somma disponibile sara' poi ripartita tra gli Enti interessati dalla Giunta Regionale, dopo aver sentito la competente Commissione Consigliare.


TITOLO IV: NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.22: Spese tecniche


Per i lavori di competenza degli Enti di cui all'articolo 1, i cui progetti, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono stati gia' approvati dalla Giunta Regionale e gia' ammessi a contributo regionale, l'importo delle spese tecniche previste nei progetti stessi, ai fini dei rapporti tra Regione ed Enti, resta attribuito forfettariamente all'Ente per spese generali, qualunque sia a consuntivo l'importo netto dei lavori eseguiti, anche se vengano redatte ed approvate perizie di varianti o suppletive dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 23: Contributo in conto capitale


Per i lavori di competenza degli Enti di cui all'art. 1 per i quali e' stato concesso il contributo regionale in conto capitale, la Giunta Regionale, a richiesta dell'Ente, rende disponibile in conformita' di quanto disposto dall'art. 16, il residuo ammontare del contributo regionale non ancora erogato a norma delle disposizioni precedentemente vigenti.


Art. 24: Lavori beneficianti di contributo statale

La definizione dei procedimenti amministrativi, trasferiti alla Regione ai sensi dell'art. 17 del decreto 13 agosto 1975, n. 376, continuera' ad essere regolata dalle norme precedenti alla presente legge.


Art. 25: Norme finali

Sono abrogate le seguenti norme regionali:

- l'art. 7 della legge regionale 21 gennaio 1975, n. 10;

- gli artt. 4, 7 - secondo comma -, 8 e 9 della legge regionale 4 aprile 1975, n. 27;

- la legge regionale 30 agosto 1976, n. 24;

- il primo e il secondo comma dell'art. 6 e gli artt. 11, 12, 13 e 14 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 25;

- il secondo ed il terzo comma dell'art 7 della legge regionale 12 luglio 1977, n. 19.

E' abrogata altresi' ogni altra norma regionale e statale in contrasto con la presente legge.


Art. 26: Entrata in vigore della legge

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.


Tabella << A >>

PERCENTUALI PER LA DETERMINAZIONE DEL COMPENSO
PER LE SPESE GENERALI


Importo totale %per opere di % per opere
del progetto in edilizia e relativi di ogni altra
milioni impianti categoria
----------------- -------------------- --------------
Fino a 100 18 18
Da oltre 100 a 300 15 14
Da oltre 300 a 1000 14 13
Da oltre 1000 a 3000 13 12
Oltre 3000 9 8

In sede di progetto le percentuali vanno applicate all'importo totale della spesa prevista compresa I.V.A. ed espropriazioni.

L'importo definitivo delle spese generali, fermo restando le percentuali gia' determinate in base all'importo globale del progetto, sara' calcolato in via definitiva, a consuntivo, in base al costo effettivo finale dell'opera, comprensivo di I.V.A. e spese per espropriazioni.